LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 25-11-1996
REGIONE CALABRIA

Disciplina per l' assegnazione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 134
del 26 novembre 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  

 

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO II
Assegnazione degli alloggi
CAPO II
Organi preposti e procedimento di assegnazione

ARTICOLO 21

 

 Graduatorie speciali di assegnazione
 1.  Gli appartenenti ai gruppi sociali pių  deboli, individuati
ai precedenti punti a4 e a5 dell' articolo 18, oltre ad
essere inseriti nella graduatoria generale permanente,
vengono collocati d' ufficio in graduatorie speciali, con il
medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale,
cosė  da rendere pių  agevole l' individuazione dei beneficiari
della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva
non superiore a mq 45 che saranno ripartiti fra le due
categorie sulla base del peso della relativa domanda,
garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al
30 per cento di tutti gli alloggi.
  2.  Identica procedura deve essere seguita per i nuclei
familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla
precedente lettera a6 dell' articolo 18, ai fini della destinazione
prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o
recuperati con eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche.
  3.  Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche
citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie
speciali cui erano prioritariamente destinati,
vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
  4.  Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell' assegnazione
di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie
di cittadini per determinazione regionale in sede di
localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa
previsione della legge di finanziamento.  Detti alloggi non
vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo
articolo 31.

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